Sezione1: Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore non appena sia stato firmato a nome dei governi che riuniscono il sessantacinque per cento del totale delle quote elencate all’allegato A e siano depositati a loro nome gli strumenti di cui al presente articolo, sezione 2, comma a). In nessun caso il presente accordo può entrare in vigore prima del primo maggio 1945.
Sezione 2: Firma
- a)
- Ciascuno dei governi a nome dei quali viene firmato il presente accordo deve depositare presso il governo degli Stati Uniti d’America uno strumento nel quale dichiari di aver accettato il presente accordo in conformità delle proprie leggi e di aver preso tutti i provvedimenti necessari per poter adempire a tutti gli obblighi che si assume in base al presente statuto.
- b)
- Ciascuno Stato diviene membro del Fondo alla data del deposito a suo nome dello strumento di cui al precedente comma a), restando inteso che nessuno Stato può divenire membro prima dell’entrata in vigore del presente statuto ai sensi del presente articolo, sezione 1.
- c)
- Il governo degli Stati Uniti d’America informa il governo di tutti gli Stati elencati all’allegato A e il governo di tutti gli Stati la cui adesione sia approvata in conformità dell’articolo II, sezione 2, riguardo alle firme apposte al presente accordo e degli strumenti di cui al precedente comma a) che siano stati depositati.
- d)
- Nel momento in cui il presente accordo è firmato a suo nome, ciascun governo consegna al governo degli Stati Uniti d’America un centesimo dell’uno per cento della totalità della propria sottoscrizione in oro o in dollari degli Stati Uniti, per coprire le spese amministrative del Fondo. Il governo degli Stati Uniti d’America detiene tali fondi in deposito su un conto speciale e li trasferisce al Consiglio dei governatori del Fondo, alla prima riunione convocata. Se il presente accordo non sarà entrato in vigore al 31 dicembre 1945, il governo degli Stati Uniti d’America deve restituire i fondi suddetti ai governi che li hanno versati.
- e)
- Il presente accordo può essere firmato a Washington, a nome dei governi degli Stati elencati all’allegato A, sino al 31 dicembre 1945.
- f)
- Dopo il 31 dicembre 1945, il presente accordo potrà essere firmato a nome del governo degli Stati la cui ammissione sia stata approvata in conformità dell’articolo II, sezione 2.
- g)
- Nel firmare il presente statuto, tutti i governi l’accettano a nome proprio e delle proprie colonie, dei territori d’oltremare, dei territori sotto la loro protezione, sovranità e autorità e di tutti i territori sui quali esercitino un mandato.
- h)
- Il precedente comma d) entra in vigore per ogni governo firmatario con decorrenza dalla data della firma.
- (Nel testo originale, la disposizione seguente, relativa alla firma e al deposito dello statuto, figura dopo l’articolo XX).
Fatto a Washington, in un’unica copia, depositata presso gli archivi del governo degli Stati Uniti d’America, il quale deve trasmetterne copie autenticate tutti i governi elencati all’allegato A e a tutti gli altri che saranno ammessi i qualità di membri a norma delle disposizioni dell’articolo II, sezione 2.