(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione, di nazionalizzazione né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discriminatori, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, fermo restando che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito in valuta liberamente convertibile e versato senza indugio all’avente diritto indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.
(2) L’espressione «conformi alle prescrizioni legali» di cui al capoverso (1) del presente articolo sottintende, in particolare, il diritto di un investitore di una Parte contraente, colpito da esproprio ad opera dell’altra Parte, di ottenere immediata revisione del suo caso inclusa la valutazione del suo investimento e il pagamento di un indennizzo, in conformità delle disposizioni del presente articolo, da parte di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità competente e indipendente di detta Parte contraente.
Art. 7 Compensazione delle perdite
(1) Gli investitori di una delle Parti contraenti i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa, sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altro regolamento, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o a quello di un qualsiasi Stato terzo. Detti pagamenti sono liberamente trasferibili al saggio di cambio applicabile alla data del trasferimento conformemente alle vigenti norme sul cambio.
(2) Senza pregiudizio del capoverso (1) del presente articolo, gli investitori di una Parte contraente che in una delle situazioni contemplate dal detto capoverso hanno subito perdite sul territorio dell’altra Parte contraente a causa:
sono risarciti mediante restituzione o adeguato indennizzo. I relativi pagamenti sono liberamente trasferibili al saggio di cambio applicabile alla data del trasferimento, conformemente alle norme in vigore sul cambio.
(1) Aucune Partie contractante ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des motifs d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.
(2) Par «conformes aux prescriptions légales», on entend en particulier le droit, pour un investisseur d’une Partie contractante qui s’estime lésé par une expropriation émanant de l’autre Partie contractante, d’obtenir un prompt examen de son cas, y compris l’évaluation de son investissement et le paiement d’une indemnité conforme aux dispositions du présent article, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et indépendante de cette Partie contractante.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.