1. Il pagamento delle azioni sottoscritte da ogni Membro a titolo di capitale rappresentato dai contributi diretti viene effettuato:
Al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ciascun Membro sceglierà uno dei due metodi sopra descritti che intenderà applicare per tutti i pagamenti in questione.
2. Il Consiglio dei governatori, quando proceda ad una verifica in conformità all’articolo 12 paragrafo 2, esaminerà il funzionamento del metodo di pagamento fissato al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo presenti le fluttuazioni dei tassi di cambio o tenendo conto dell’evoluzione della prassi degli istituti di credito internazionali, deciderà, a maggioranza speciale, i cambiamenti da apportare eventualmente al metodo di pagamento delle sottoscrizioni delle azioni supplementari di capitale rappresentato dai contributi diretti emessi ulteriormente in conformità all’articolo 12 paragrafo 3.
3. Ogni Membro definito all’articolo 5 a):
a) verserà il 30 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del presente Accordo o entro 30 giorni dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se tale data è successiva;
b) un anno dopo il versamento previsto al precedente comma a), verserà il 20 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate e depositerà presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 10 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalità e alla data che il Consiglio d’amministrazione fisserà;
c) due anni dopo il versamento previsto al precedente comma a), depositerà presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili non negoziabili ed infruttiferi per un ammontare pari al 40 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalità e alla data che il Consiglio d’amministrazione fisserà a maggioranza qualificata, tenendo debitamente conto delle necessità delle operazioni del Fondo, restando tuttavia inteso che i vaglia cambiari depositati in relazione alle azioni destinate al secondo conto verranno incassale secondo le modalità e alla data che il Consiglio d’amministrazione fisserà.
4. L’ammontare sottoscritto da ciascun Membro per le azioni esigibili potrà essere richiesto dal Fondo soltanto alle condizioni previste all’articolo 17 paragrafo 12.
5. Le richieste di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti si suddividono proporzionalmente tra tutti i Membri qualunque sia la categoria o le categorie di azioni che sono oggetto della richiesta, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 c) del presente articolo.
6. Le disposizioni speciali che regolano il pagamento di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sottoscritti dai Paesi in via di sviluppo meno avanzati sono quelli enunciati all’allegato B.
7. Le sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, potranno, qualora fosse necessario, essere effettuate dalle istituzioni appropriate dei Membri interessati.
3 Ai fini dell’art. 11, i tassi di correzione delle monete utilizzabili in unità di conto (UC), alla data dell’Acc. (27 giu. 1980), sono i seguenti: marco tedesco 2,33306, dollaro USA 1,32162, franco francese 5,42029, lira sterlina 0,563927, yen giapponese 287,452.
1. Le paiement des actions souscrites par chaque Membre au titre du capital représenté par les contributions directes se fait:
Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, chaque Membre choisit celle des deux méthodes ci‑dessus qu’il veut appliquer pour tous les paiements en question.
2. Quand il procède à une vérification conformément au par. 2 de l’art. 12, le Conseil des gouverneurs passe en revue le fonctionnement de la méthode de paiement visée au par. 1 du présent article, eu égard aux fluctuations des taux de change et, compte tenu de l’évolution de la pratique des institutions de prêt internationales, décide, à la majorité spéciale, des changements à apporter éventuellement à la méthode de paiement des souscriptions d’actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes émises ultérieurement conformément au par. 3 de l’art. 12.
3. Chaque Membre visé à l’art. 5 a):
4. Le montant souscrit par chaque Membre pour les actions exigibles n’est appelable par le Fonds que dans les conditions prévues au par. 12 de l’art. 17.
5. Les appels d’actions de capital représenté par les contributions directes se répartissent proportionnellement entre tous les Membres, quelles que soient la catégorie ou les catégories d’actions qui font l’objet de l’appel, sous réserve des dispositions du par. 3 c) du présent article.
6. Les dispositions spéciales régissant le paiement des actions de capital représenté par les contributions directes souscrites par les pays en développement les moins avancés sont celles qui sont indiquées dans l’annexe B.
7. Les souscriptions d’actions de capital représenté par les contributions directes peuvent, quand il y a lieu, être versées par les institutions appropriées des Membres intéressés.
2 Aux fins de l’art. 11, les taux de conversion des monnaies utilisables en unité de compte (UC), à la date de l’accord (27 juin 1980), sont les suivants: Deutsche mark 2,33306 UC, dollar des Etats-Unis 1,32162 UC, franc français 5,42029 UC, livre sterling 0,563927 UC, yen japonais 287,452 UC.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.