Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.96 Assicurazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.96 Assurance

0.961.367 Accordo del 25 gennaio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (con allegati e protocolli)

0.961.367 Accord du 25 janvier 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (avec annexes et prot.)

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Art. 37 Comitato misto

37.1  È istituito un comitato misto, composto di rappresentanti della Svizzera e di rappresentanti del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord («Comitato misto»), incaricato della gestione dell’Accordo e della sua corretta esecuzione, nonché di adottare decisioni nei casi previsti dall’Accordo. Il Comitato si pronuncia di comune accordo.

37.2  Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. Quest’ultimo non è competente ad esercitare il controllo di cui alla sezione 5 del presente Accordo.

37.3  Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

37.4  La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti in base a modalità che saranno definite dal regolamento interno. Su domanda di una delle Parti contraenti e alle condizioni stabilite dal regolamento interno, il Comitato misto si riunisce su convocazione del suo presidente ogniqualvolta una necessità specifica lo richieda.

37.5  Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro che lo assistano nell’adempimento dei suoi compiti.

Art. 37 Comité mixte

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.