1. Qualsiasi domanda di una Parte in causa di istituire una commissione di conciliazione conformemente all’articolo 20 paragrafo 6 deve essere indirizzata per iscritto al Segretariato, il quale provvederà di conseguenza a informare tutte le Parti.
2. Salvo che le Parti convengano diversamente, la commissione di conciliazione è composta da cinque membri, di cui due nominati da ciascuna Parte coinvolta e un presidente nominato congiuntamente da tali membri.
En cas de différend entre plus de deux parties, les parties faisant cause commune désignent les membres de la commission d’un commun accord.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.