1. Qualora una delle Parti non si presenti dinanzi al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l’altra Parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. Il fatto che una delle Parti non sia presente dinanzi al tribunale o si astenga dal far valere i propri diritti non costituisce ostacolo al procedimento.
2. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il tribunale arbitrale accerta che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.
Le tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu’il estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.