1 È istituita una Conferenza delle Parti.
2 La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata congiuntamente dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e dal direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, la Conferenza delle Parti tiene riunioni ordinarie a intervalli regolari, la cui frequenza è determinata dalla Conferenza stessa.
3 La Conferenza delle Parti indice riunioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di una delle Parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
4 In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti delibera e adotta all’unanimità il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla Conferenza stessa e ai suoi eventuali organi ausiliari, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano l’attività del Segretariato.
5 La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed esame l’attuazione della presente Convenzione. Essa espleta le funzioni che le sono conferite dalla Convenzione e, a questo fine:
6 In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti istituisce un organo ausiliario denominato Comitato di esame dei prodotti chimici, incaricato di espletare le funzioni a esso conferite dalla Convenzione. In particolare:
7 L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, nonché qualsiasi Stato che non è Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi ente od organismo, sia nazionale che internazionale, governativo o non governativo, qualificato nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, il quale abbia comunicato al Segretariato il proprio desiderio di essere rappresentato a una riunione della Conferenza delle Parti in veste di osservatore, può essere ammesso ad assistervi, salvo qualora almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione di osservatori è disciplinata dal regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.
1 Il est institué par les présentes un secrétariat.
2 Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:
3 Les fonctions de secrétariat de la Convention sont exercées conjointement par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, sous réserve des dispositions dont ils seront convenus et qui auront été approuvées par la Conférence des Parties.
4 La Conférence des Parties peut décider, par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales compétentes, dans le cas où elle estimerait que le Secrétariat ne fonctionne pas comme prévu.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.