Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.91 Agricoltura
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture

0.916.21 Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale (con all.)

0.916.21 Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (avec annexes)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 18 Conferenza delle Parti

1 È istituita una Conferenza delle Parti.

2 La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata congiuntamente dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e dal direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, la Conferenza delle Parti tiene riunioni ordinarie a intervalli regolari, la cui frequenza è determinata dalla Conferenza stessa.

3 La Conferenza delle Parti indice riunioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di una delle Parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.

4 In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti delibera e adotta all’unanimità il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla Conferenza stessa e ai suoi eventuali organi ausiliari, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano l’attività del Segretariato.

5 La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed esame l’attuazione della presente Convenzione. Essa espleta le funzioni che le sono conferite dalla Convenzione e, a questo fine:

a.
istituisce, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 in prosieguo, gli organi ausiliari che reputa necessari per l’attuazione della Convenzione;
b.
coopera, ove necessario, con le competenti organizzazioni internazionali e con enti intergovernativi e non governativi;
c.
progetta e intraprende eventuali azioni complementari che ritenga necessarie per la realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

6 In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti istituisce un organo ausiliario denominato Comitato di esame dei prodotti chimici, incaricato di espletare le funzioni a esso conferite dalla Convenzione. In particolare:

a.
i membri del Comitato di esame dei prodotti chimici sono nominati dalla Conferenza delle Parti. Il Comitato è composto di un numero ristretto di esperti in gestione dei prodotti chimici, designati dai governi delle Parti. La nomina dei membri del Comitato è basata su un’equa distribuzione geografica e su un congruo equilibrio tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo;
b.
la Conferenza delle Parti delibera sullo statuto, sull’organizzazione e sul funzionamento del comitato;
c.
il Comitato si adopera per emettere le proprie raccomandazioni all’unanimità. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l’unanimità non possa essere raggiunta in seno al comitato, la raccomandazione sarà adottata a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.

7 L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, nonché qualsiasi Stato che non è Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi ente od organismo, sia nazionale che internazionale, governativo o non governativo, qualificato nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, il quale abbia comunicato al Segretariato il proprio desiderio di essere rappresentato a una riunione della Conferenza delle Parti in veste di osservatore, può essere ammesso ad assistervi, salvo qualora almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione di osservatori è disciplinata dal regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

Art. 19 Secrétariat

1 Il est institué par les présentes un secrétariat.

2 Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:

a.
organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et en assurer le service comme il conviendra;
b.
aider les Parties, en particulier les Parties pays en développement et les Parties pays à économie en transition, sur demande, à appliquer la présente Convention;
c.
assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organismes internationaux compétents;
d.
prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles dont il pourrait avoir besoin pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;
e.
s’acquitter des autres tâches de secrétariat précisées dans la Convention et de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.

3 Les fonctions de secrétariat de la Convention sont exercées conjointement par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, sous réserve des dispositions dont ils seront convenus et qui auront été approuvées par la Conférence des Parties.

4 La Conférence des Parties peut décider, par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales compétentes, dans le cas où elle estimerait que le Secrétariat ne fonctionne pas comme prévu.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.