1 Le Parti adottano le misure necessarie per approntare e potenziare le rispettive infrastrutture e istituzioni nazionali ai fini dell’efficace attuazione della presente Convenzione. Tra queste misure si annoverano eventualmente l’adozione o la modifica di atti legislativi o amministrativi nazionali, nonché, se del caso:
2 Nella misura del possibile, le Parti provvedono affinché il pubblico sia adeguatamente informato sulle modalità di manipolazione e di impiego dei prodotti chimici, sul modo di procedere in caso di incidente e sui prodotti alternativi che sono più sicuri per l’uomo o per l’ambiente rispetto a quelli dell’allegato III.
3 Le Parti convengono di cooperare all’attuazione della presente Convenzione, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali competenti a livello subregionale, regionale e mondiale.
4 Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come limitativa del diritto delle Parti di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla presente Convenzione ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le disposizioni della presente Convenzione e conformi al diritto internazionale.
Les Parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent afin de promouvoir l’assistance technique en vue de développer l’infrastructure et la capacité nécessaires pour gérer des produits chimiques afin de permettre l’application de la présente Convention. Les Parties dotées de programmes plus avancés de réglementation des produits chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties, pour que celles-ci puissent se doter de l’infrastructures et de la capacité voulues pour gérer les produits chimiques durant toute la durée de leur cycle de vie.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.