Ogni membro tiene pienamente conto delle osservazioni formulate da un altro membro in merito all’interpretazione o applicazione del presente Accordo e gli concede adeguate possibilità di consultazione. Durante dette consultazioni, su richiesta di una delle Parti e con l’assenso dell’altra, il Direttore esecutivo stabilisce una procedura di conciliazione appropriata, le cui spese non sono imputabili all’Organizzazione. Se una simile procedura conduce a una soluzione, se ne informa il Direttore esecutivo. In caso contrario, la questione può essere deferita al Consiglio, su richiesta di una delle Parti, conformemente all’articolo 50.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.