La responsabilità di un membro nei confronti del Consiglio e degli altri membri si limita agli obblighi inerenti ai contributi espressamente previsti nel presente Accordo. Si considera che i terzi che sono in relazioni di affari con il Consiglio siano al corrente delle disposizioni del presente Accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei membri, segnatamente del paragrafo 2 dell’articolo 7 e del primo periodo del presente articolo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.