Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale

0.831.109.514.1 Convenzione dell'8 marzo 1989 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)

0.831.109.514.1 Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (avec protocole final)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 8

L’autorità competente di uno degli Stati contraenti, d’accordo con l’autorità competente dell’altro Stato, può prevedere deroghe agli articoli da 5 a 7.

Art. 8a24

Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti, una persona di cui agli articoli da 6 a 8 continua a rimanere assoggettata alla legislazione dell’altro Stato, il coniuge e i figli che dimorano con detta persona sul territorio del primo Stato rimangono assicurati secondo le disposizioni dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del secondo Stato, a condizione che non esercitino un’attività lucrativa sul territorio del primo Stato.

24 Introdotto dall’art. 1 n. 8 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

Art. 8

L’autorité compétente de l’un des Etats contractants peut, d’entente avec l’autorité compétente de l’autre Etat, prévoir des dérogations aux articles 5 à 7.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.