(1) Per l’applicazione della presente convenzione e delle leggi designate nell’articolo 2, le autorità, i tribunali e gli istituti dei due Stati contraenti si aiutano reciprocamente e gratuitamente, come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione.
(2) Il paragrafo (1) si applica anche agli esami medici. Le spese derivanti dagli esami medici, le spese di viaggio, di ricovero per osservazione nonché altre spese effettive (perdita di guadagno, indennità giornaliera e simili), fatta eccezione per i costi di spedizione, devono essere rimborsate dall’istituto richiedente. Le spese non sono rimborsate se l’esame medico è nell’interesse degli istituti competenti dei due Stati contraenti.34
34 Introdotto dall’art. 1 n. 18 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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