(1) I provvedimenti d’integrazione sono accordati ai cittadini degli Stati contraenti domiciliati sul territorio di uno di questi Stati conformemente alla legislazione dell’altro Stato se, immediatamente prima dell’esecuzione di tali provvedimenti, erano sottoposti all’obbligo contributivo conformemente alla legislazione di questo Stato sulla base di un rapporto d’impiego durevole a tempo pieno. Il rapporto d’impiego a tempo pieno è considerato durevole se è illimitato o concluso per una durata di almeno un anno e se l’attività svolta è sufficiente per coprire il fabbisogno vitale.
(2) I figli di cittadinanza di uno degli Stati contraenti che sono nati invalidi sul territorio di questo Stato sono parificati ai figli nati sul territorio dell’altro Stato se la loro madre vi è domiciliata e, prima della nascita, ha soggiornato durante al massimo due mesi sul territorio del primo Stato. In caso d’infermità congenita del figlio, l’assicurazione per l’invalidità dello Stato di domicilio della madre assume le spese avute durante i primi tre mesi dopo la nascita nella misura in cui sarebbe stata tenuta a concederle sul territorio di questo Stato. La prima e la seconda frase sono applicabili per analogia ai bambini nati fuori del territorio degli Stati contraenti; in questo caso l’assicurazione per l’invalidità dello Stato di domicilio della madre assume le spese per le prestazioni fornite all’estero, unicamente se queste ultime hanno dovuto essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di salute del figlio.
(3) Se, prima o durante l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione, il domicilio è trasferito dal territorio di uno degli Stati contraenti al territorio dell’altro Stato, l’assicurazione del primo Stato rimane integralmente responsabile per le prestazioni uniche o di breve durata e, durante tre mesi al massimo, per le prestazioni di lunga durata; l’assicurazione del secondo Stato continua ad eseguire i provvedimenti come se il diritto ai provvedimenti fosse dato in virtù della sua legislazione. Le autorità competenti possono disciplinare in modo diverso, nel singolo caso, il trasferimento dell’obbligo delle prestazioni.
(4) Per quanto riguarda l’applicazione dei provvedimenti d’integrazione accordati dall’assicurazione di uno degli Stati contraenti, il territorio dell’altro Stato non è considerato territorio straniero.
27 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 11 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
Lorsque l’acquisition du droit à des prestations est subordonnée, selon la législation de l’un des Etats contractants, à l’existence d’un rapport d’assurance, sont considérés comme des assurés
(1) les ressortissants des Etats contractants
(2) les ressortissants de l’autre Etat contractant
(3) d’autres personnes domiciliées sur le territoire de l’autre Etat contractant qui, en vertu de la législation du premier Etat, étaient soumises à l’obligation de cotiser immédiatement avant le début de l’interruption de l’activité lucrative conduisant à l’invalidité. Lorsque la législation de cet Etat prévoit que la personne concernée doit être domiciliée sur le territoire de cet Etat pour acquérir le droit à une rente d’invalidité et pour que celle-ci soit versée, cette condition est réputée remplie pour les ressortissants d’Etats tiers domiciliés sur le territoire de l’autre Etat contractant, si une réglementation internationale de sécurité sociale, conclue entre leur Etat d’origine et l’un des deux Etats, est en vigueur. Cette deuxième phrase ne s’applique pas aux rentes ordinaires d’invalidité des assurés invalides à moins de 50 pour cent.
25 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 10 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1er nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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