Se l’acquisizione del diritto a prestazioni presuppone, secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, l’esistenza di un rapporto d’assicurazione, sono considerati assicurati
(1) i cittadini degli Stati contraenti che
(2) i cittadini dell’altro Stato contraente che
(3) altre persone domiciliate sul territorio dell’altro Stato contraente che, immediatamente prima dell’inizio dell’interruzione dell’attività lucrativa che ha preceduto l’invalidità, erano sottoposte all’obbligo contributivo secondo la legislazione del primo Stato. Se, ai sensi della legislazione di questo Stato, l’acquisizione del diritto a una rendita ordinaria d’invalidità e il versamento di quest’ultima presuppongono che la persona sia domiciliata sul territorio di questo Stato, tale condizione è considerata adempita per i cittadini di Stati terzi domiciliati sul territorio dell’altro Stato contraente se, tra il loro Stato d’origine e uno dei due Stati contraenti, è in vigore una regolamentazione relativa alla sicurezza sociale. La seconda frase non si applica alle rendite ordinarie d’invalidità concesse ad assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore al 50 per cento.
26 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 10 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
24 Abrogés par l’art. 1 ch. 9 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
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