(1) Nei casi citati nell’articolo 7 capoverso 1 della Convenzione, gli istituti dello Stato, la cui legislazione è applicabile e che sono indicati nel capoverso 2, attestano a richiesta che il lavoratore trasferito rimane sottoposto alla legislazione di questo Stato.
(2) L’attestazione è rilasciata in due copie sull’apposito modulo
in Svizzera:
dalla competente Cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dall’assicuratore competente in materia d’infortuni,
in Finlandia:
dall’Istituto centrale delle pensioni.
(3) Nello Stato in cui il lavoratore è occupato temporaneamente, l’attestazione prevista nei capoversi 1 e 2
in Svizzera:
dev’essere esibita dal rappresentante del datore di lavoro in questo Stato all’attenzione dell’organismo competente,
in Finlandia:
dev’essere inviata in duplice copia all’Istituto centrale delle pensioni dal rappresentante del datore di lavoro in questo Stato o dal lavoratore. Quest’ultimo ne conserva una copia.
(4) Se la durata del trasferimento dovesse prolungarsi oltre il periodo iniziale di 24 mesi previsto nell’articolo 7 capoverso 1 della Convenzione, il datore di lavoro interessato deve presentare prima della scadenza di detto termine e con il consenso del lavoratore stesso una domanda di proroga conformemente all’articolo 9 della Convenzione
Queste autorità si accordano con uno scambio di lettere e comunicano la loro decisione agli istituti interessati del loro Paese.
(1) Dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, de la Convention, les institutions de l’Etat dont la législation est applicable et qui sont désignées au par. 2 attestent sur requête que le travailleur détaché reste soumis à la législation de cet Etat.
(2) L’attestation est établie en deux exemplaires sur la formule prévue à cet effet, ce
(3) L’attestation prévue aux par. 1 et 2 doit être produite dans l’Etat où le travailleur est occupé temporairement, selon les modalités suivantes:
(4) Si la durée du détachement doit être prolongée au‑delà de la période initiale de 24 mois fixée à l’art. 7, par. 1, de la Convention, l’employeur intéressé doit, avant l’expiration de ladite période et avec l’accord du travailleur concerné, présenter une demande de prolongation conformément à l’art. 9 de la Convention
Ces autorités se mettent d’accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux institutions intéressées de leur pays.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.