1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti acquisiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2 La presente Convenzione non giustifica alcun diritto per periodi trascorsi innanzi la sua entrata in vigore.
3 Ogni periodo assicurativo, ogni periodo contributivo od altro assimilato come pure ogni periodo di residenza compiuto sotto la legislazione di una delle Parti prima della data d’entrata in vigore della presente Convenzione è considerato per la determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla presente Convenzione.
4 Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, un diritto è giustificato, in virtù della presente Convenzione, anche se è riferito ad un evento anteriore alla sua entrata in vigore.
Tuttavia le rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti sono concesse, giusta le disposizioni della presente Convenzione, solo per eventi verificatisi dopo il 31 dicembre 195923, sempreché le quote non siano state trasferite o rimborsate in ossequio all’articolo 7 paragrafo 3 della convenzione fra la Spagna e la Svizzera del 21 settembre 1959. I diritti fatti valere da cittadini spagnuoli per eventi assicurati verificatisi innanzi il 1o gennaio 1960, restano disciplinati dall’articolo 7 della sopraccitata convenzione del 21 settembre 1959.
5 …24
24 Abrogato giusta l’art. 1 dell’acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).
1 Les Etats contractants constituent une commission mixte qui sera chargée, sous réserve des compétences établies par la présente Convention, de veiller à la bonne application de cette Convention et de discuter toute question relative aux branches de la sécurité sociale visées par ladite Convention. Elle peut, le cas échéant, faire des propositions pour la révision de la Convention et de son Protocole final, de son ou ses Avenants et des Arrangements administratifs y relatifs.
2 La Commission mixte sera composée d’un nombre égal de représentants des administrations intéressées des deux Etats. Chaque délégation pourra s’adjoindre les experts nécessaires.
3 La commission mixte se réunit à la demande de l’un ou l’autre des Etats contractants alternativement en Suisse ou en Espagne.
21 Introduit selon l’art. 1 de l’avenant du 11 juin 1982 et entré en vigueur le 1er novembre 1983 (RO 1983 1369).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.