Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale

0.831.109.332.2 Convenzione di sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 fra la Confederazione Svizzera e la Spagna (con Protocollo finale)

0.831.109.332.2 Convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969 entre la Confédération suisse et l'Espagne (avec protocole final)

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Art. 22

19 Per l’applicazione della presente Convenzione il termine «autorità competente» designa:

per quanto riguarda la Svizzera: l’Ufficio federale delle Assicurazioni sociali;
per quanto riguarda la Spagna: il Ministero della Sanità e della Sicurezza Sociale.

2 Le autorità competenti:

a.
concludono gli accordi amministrativi necessari per l’applicazione della presente Convenzione;
b.
si comunicano tutte le informazioni relative alle misure prese per l’applicazione della presente Convenzione;
c.
si comunicano tutte le informazioni relative alle modifiche della loro legislazione;
d.
possono in particolare convenire che ogni Parte contraente designi enti di collegamento;
e.
fissano di comune accordo disposizioni relative alla notifica d’atti giudiziari.

19 Tenore giusta l’art. 1 dell’acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

Art. 21

Les travailleurs suisses ont droit, pendant la durée de leur emploi en Espagne, aux prestations prévues par la législation espagnole sur la protection de la famille quel que soit le lieu de résidence des personnes ouvrant droit à ces prestations. L’art. 11 s’applique par analogie.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.