1 La presente Convenzione può essere modificata secondo una delle procedure definite nei paragrafi seguenti.
2 Emendamenti previa considerazione in seno all’Organizzazione:
- a.
- Ogni Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione. La proposta di emendamento viene sottoposta al Segretario generale che la farà circolare tra le Parti e i membri dell’Organizzazione almeno sei mesi prima che venga esaminata.
- b.
- Un emendamento proposto e fatto circolare come sopra indicato viene inviato al Comitato per esame. Le Parti, che siano o no membri dell’Organizzazione, sono autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato ai fini dell’esame e dell’adozione dell’emendamento.
- c.
- Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato, a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento della votazione.
- d.
- Gli emendamenti adottati in conformità al sottoparagrafo c) sono comunicati dal Segretario generale alle Parti per accettazione.
- e.
- Un emendamento è ritenuto accettato nei casi sottoelencati:
- i)
- Un emendamento a un articolo della presente Convenzione è ritenuto accettato alla data in cui due terzi delle Parti abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale.
- ii)
- Un emendamento all’Allegato è ritenuto accettato alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data della sua adozione o ogni altra data fissata dal Comitato. Tuttavia, se a questa data più di un terzo delle Parti avranno notificato al Segretario generale la propria obiezione a questo emendamento, quest’ultimo non sarà ritenuto accettato.
- f.
- Un emendamento entra in vigore alle condizioni sottoelencate:
- i)
- Un emendamento a un articolo della presente Convenzione entra in vigore, per le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato, sei mesi dopo la data in cui si ritiene accettato conformemente al sottoparagrafo e) i).
- ii)
- Un emendamento all’Allegato entra in vigore per tutte le Parti sei mesi dopo la data in cui si ritiene accettato, eccetto per ciascuna Parte che abbia:
- (1)
- notificato la sua obiezione all’emendamento ai sensi del sottoparagrafo e) ii) e che non abbia ritirato tale obiezione; o
- (2)
- notificato al Segretario generale, prima dell’entrata in vigore di questo emendamento, che quest’ultimo entrerà in vigore nei suoi confronti unicamente dopo ulteriore notifica di accettazione.
- g. i) La Parte che abbia notificato un’obiezione in virtù del sottoparagrafo f) ii) (1) può successivamente notificare al Segretario generale che accetta l’emendamento. L’emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data di notifica della sua accettazione, oppure dopo la data di entrata in vigore dell’emendamento, se quest’ultima data è successiva.
- ii)
- Se una Parte che ha inviato una notifica conformemente al sottoparagrafo f) ii) (2) notifica al Segretario generale che accetta un emendamento, questo emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione, oppure dopo la data di entrata in vigore dell’emendamento, se questa ultima data è successiva.
3 Emendamento da parte di una Conferenza:
- a.
- Su richiesta di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l’Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione.
- b.
- Un emendamento adottato da questa Conferenza a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti è comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti per l’accettazione.
- c.
- Salvo diversa decisione da parte della Conferenza, l’emendamento è ritenuto accettato ed entra in vigore in conformità alle procedure definite rispettivamente ai paragrafi 2 (e) e (f).
4 Qualsiasi Parte che non abbia accettato un emendamento all’Allegato è considerata come Parte non contraente ai soli fini dell’applicazione di questo emendamento.
5 Qualsiasi notifica ai sensi del presente articolo è formulata per iscritto al Segretario generale.
6 Il Segretario generale informa le Parti e i membri dell’Organizzazione riguardo a:
- a.
- ciascun emendamento che entra in vigore e sulla data della sua entrata in vigore in generale e per ciascuna Parte; e
- b.
- ogni notifica fatta ai sensi del presente articolo.