Per facilitare l’applicazione della presente Convenzione, le Parti:
1. Designano o istituiscono una o più autorità competenti e un corrispondente. Un’autorità competente a ricevere le notifiche è designata nel caso di uno Stato di transito.
2. Informano la Segreteria, entro un termine di tre mesi dall’entrata in vigore della Convenzione nei loro riguardi, sugli organi che hanno designato come corrispondente e come autorità competenti.
3. Informano la Segreteria su qualsiasi cambiamento apportato alle designazioni che hanno fatto in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entro il termine di un mese dalla data in cui il cambiamento è stato deciso.
Pour faciliter l’application de la présente Convention, les Parties:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.