Ai sensi della presente Convenzione:
1. per «rifiuti» si intendono le sostanze o gli oggetti che si eliminano, che si ha l’intenzione di eliminare o che si è tenuti a eliminare in virtù delle disposizioni del diritto nazionale;
2. per «gestione» si intende la raccolta, il trasporto e l’eliminazione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, compresa la sorveglianza dei siti in cui avviene l’eliminazione;
3. per «movimento oltre frontiera» si intende qualsiasi movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti in provenienza da una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di uno Stato verso o attraverso una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di un altro Stato oppure verso o attraverso una zona non sottoposta alla giurisdizione nazionale di alcuno Stato, a condizione che almeno due Stati siano interessati dal movimento; :
4. per «eliminazione» si intendono tutte le procedure che figurano nell’allegato IV della presente Convenzione;
5. per «discarica o impianto autorizzato» si intende una discarica o un impianto nel quale l’eliminazione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti avviene in base a un’autorizzazione o a un permesso di esercizio rilasciato da una autorità competente dello Stato nel quale si trova la discarica o l’impianto;
6. per «autorità competente» si intende l’autorità governativa che una Parte ha designato per ricevere, in una zona geografica da lei determinata, le notifiche dei movimenti oltre frontiera dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, comprese le relative informazioni, e per decidere in merito a dette notifiche conformemente a quanto previsto all’articolo 6;
7. per «corrispondente» si intende l’organismo di una Parte menzionato nell’articolo 5 e incaricato di ricevere e di trasmettere le informazioni di cui agli articoli 13 e 16;
8. per «gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti» si intendono tutti i provvedimenti di carattere pratico atti a garantire che i rifiuti pericolosi o altri rifiuti siano gestiti in modo da assicurare la protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi che possono venire da tali rifiuti;
9. per «zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di uno Stato» si intende qualsiasi zona terrestre, marittima o aerea all’interno della quale uno Stato esercita, conformemente al diritto internazionale, competenze amministrative e normative in materia di protezione della salute umana o dell’ambiente;
10. per «Stato di esportazione» si intende qualsiasi Parte dalla quale è previsto l’avvio o è avviato un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;
11. per «Stato di importazione» si intende qualsiasi Parte verso la quale è previsto o ha luogo un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti perché vi siano eliminati o perché vengano caricati prima dell’eliminazione a destinazione di una zona non sottoposta alla giurisdizione nazionale di alcuno Stato;
12. per «Stato di transito» si intende qualsiasi Stato, diverso dallo Stato di esportazione o di importazione, attraverso il quale un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è previsto o ha luogo;
13. per «Stati interessati» si intendono le Parti che sono Stato di esportazione o di importazione e gli Stati di transito, che siano o no Parte;
14. per «persona» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica;
15. per «esportatore» si intende qualsiasi persona che sottostà alla giurisdizione dello Stato di esportazione e che procede all’esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;
16. per «importatore» si intende qualsiasi persona che sottostà alla giurisdizione dello Stato di importazione e che procede all’importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;
17. per «trasportatore» si intende qualsiasi persona che trasporta rifiuti pericolosi o altri rifiuti;
18. per «produttore» si intende qualsiasi persona la cui attività produce rifiuti pericolosi o altri rifiuti oppure, se tale persona non è nota, la persona che è in possesso di tali rifiuti e/o che li controlla;
19. per «eliminatore» si intende qualsiasi persona alla quale sono spediti rifiuti pericolosi o altri rifiuti e che procede all’eliminazione di tali rifiuti;
20. per «organizzazione di integrazione politica o economica» si intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani alla quale gli Stati membri hanno conferito la competenza nei campi retti dalla presente Convenzione e che è debitamente abilitata, secondo le procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o confermare formalmente la Convenzione oppure ad aderirvi;
21. per «traffico illecito» si intende qualsiasi movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti rispondente alle specificazioni di cui all’articolo 9.
Aux fins de la présente Convention:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.