1. La Segreteria svolge le seguenti mansioni:
- a)
- organizzare le riunioni previste agli articoli 15 e 17 e assicurarne i relativi servizi;
- b)
- redigere e trasmettere rapporti sulla base delle informazioni ricevute secondo gli articoli 3, 4, 5, 6, 11 e 13, nonché sulla base delle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari istituiti in virtù dell’articolo 15 e, se del caso, sulla base delle informazioni fornite dai competenti organismi interstatali o non statali;
- c)
- allestire rapporti sulle attività svolte nell’esercizio delle mansioni che le sono state assegnate in virtù della presente Convenzione e presentarli alla Conferenza delle Parti;
- d)
- assicurare il necessario coordinamento con i competenti organismi internazionali e conchiudere, in particolare, le convenzioni di carattere amministrativo e contrattuale necessarie allo svolgimento efficace delle sue mansioni;
- e)
- comunicare con i corrispondenti e con le autorità competenti designati dalle Parti conformemente all’articolo 5 della presente Convenzione;
- f)
- raccogliere informazioni sulle discariche e sugli impianti autorizzati delle Parti, disponibili per l’eliminazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, e diffondere tali informazioni alle Parti;
- g)
- ricevere le informazioni provenienti dalla Parti e comunicare a queste ultime informazioni su:
- –
- le fonti di assistenza e formazione tecnica;
- –
- le competenze tecniche e scientifiche disponibili;
- –
- le fonti di consulenza e di servizi di esperti; e
- –
- le risorse disponibili
- per un aiuto, su domanda, in settori quali:
- –
- l’amministrazione del sistema di notifica secondo la presente Convenzione;
- –
- la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;
- –
- le tecnologie ecologicamente razionali relative ai rifiuti pericolosi e a altri rifiuti, quali le tecnologie poco inquinanti o senza rifiuti;
- –
- la valutazione delle discariche e degli impianti di eliminazione;
- –
- la sorveglianza sui rifiuti pericolosi e altri rifiuti; e
- –
- gli interventi in casi urgenti;
- h)
- comunicare alle Parti, su richiesta, informazioni su consulenti o uffici di consulenza in possesso delle necessarie competenze tecniche, che possano aiutarle ad esaminare la notifica di un movimento oltre frontiera, a controllare che un invio di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sia conforme alla relativa notifica e/o che gli impianti proposti per l’eliminazione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti siano ecologicamente razionali, quando esse hanno motivo di credere che i rifiuti in questione non saranno oggetto di una gestione ecologicamente razionale. Esami di tal genere non possono tuttavia essere a carico della Segreteria;
- i)
- aiutare le Parti, su richiesta, a scoprire i casi di traffico illecito e comunicare immediatamente alle Parti interessate tutte le informazioni che ha ricevuto su eventuali traffici illeciti;
- j)
- cooperare con le Parti e con le organizzazioni e gli organismi internazionali interessati e competenti per fornire gli esperti e il materiale necessario a un aiuto rapido agli Stati in casi urgenti;
- k)
- svolgere altre mansioni nell’ambito della presente Convenzione, che la Conferenza delle Parti può decidere di assegnarle.
2. Fino alla fine della prima riunione della Conferenza delle Parti, che si terrà conformemente all’articolo 15, le mansioni di Segreteria saranno svolte, a titolo provvisorio, dal PNUE.
3. Nel corso della prima riunione, la Conferenza delle Parti designerà la Segreteria fra le competenti organizzazioni internazionali che si sono proposte per assumere le mansioni di segreteria previste dalla presente Convenzione. Durante tale riunione, la Conferenza delle Parti valuterà anche il modo in cui l’attuale segreteria provvisoria ha svolto le mansioni che le erano state affidate, in particolare per quanto concerne il paragrafo l che precede, e deciderà delle strutture che meglio si confanno all’esercizio di dette mansioni.