1 Al fine di garantire che le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze, nonché i rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli diventati rifiuti, contenenti sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C oppure composti o contaminati da dette sostanze siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l’ambiente, ciascuna Parte:
- a)
- elabora opportune strategie per identificare:
- i)
- le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze,
- ii)
- i prodotti e gli articoli in uso nonché i rifiuti contenenti sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C oppure composti o contaminati da dette sostanze;
- b)
- identifica, nella misura del possibile, le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze sulla base delle strategie previste nella lettera a);
- c)
- gestisce le scorte, ove necessario, in modo sicuro, efficace e rispettoso dell’ambiente. Le scorte di sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B che non possono più essere utilizzate conformemente a una deroga specifica prevista nell’allegato A oppure a una deroga specifica o a uno scopo accettabile previsti nell’allegato B, salvo quelle che possono essere esportate conformemente all’articolo 3 paragrafo 2, sono considerate rifiuti e gestite conformemente alla lettera d);
- d)
- adotta opportune misure per fare in modo che tali rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli diventati rifiuti:
- i)
- siano maneggiati, raccolti, trasportati e immagazzinati in modo rispettoso dell’ambiente,
- ii)
- siano smaltiti in modo tale che gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti siano distrutti o trasformati irreversibilmente e non presentino più le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti oppure siano smaltiti in altro modo, purché rispettoso dell’ambiente, quando la distruzione o la trasformazione irreversibile non rappresentano l’opzione preferibile dal punto di vista ambientale o quando il tenore di inquinanti organici persistenti è basso, in considerazione delle regole, norme e direttive internazionali, comprese quelle elaborate ai sensi del paragrafo 2, e dei pertinenti regimi regionali e mondiali relativi alla gestione dei rifiuti pericolosi,
- iii)
- non possano essere sottoposti a operazioni di smaltimento tali da comportare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione, la riutilizzazione diretta o impieghi alternativi di inquinanti organici persistenti,
- iv)
- non siano oggetto di movimenti transfrontalieri senza tener conto delle regole, norme e direttive internazionali pertinenti,
- e)
- si impegna a elaborare opportune strategie per identificare i siti contaminati da sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C; il risanamento di questi siti, qualora intrapreso, dovrà avvenire in modo rispettoso dell’ambiente.
2 La Conferenza delle Parti coopera strettamente con gli organi pertinenti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione, al fine di, in particolare:
- a)
- fissare i livelli di distruzione e trasformazione irreversibile necessari per garantire l’assenza delle caratteristiche degli inquinanti organici persistenti indicate nell’allegato D paragrafo 1;
- b)
- determinare quelli che considera i metodi atti a garantire uno smaltimento rispettoso dell’ambiente di cui sopra;
- c)
- adoperarsi per fissare, ove necessario, le concentrazioni delle sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C, al fine di definire il basso tenore di inquinanti organici persistenti di cui al paragrafo 1 d) ii).