L’articolo 16 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«I servizi di segretariato della Commissione e dell’Organo saranno forniti dal Segretario generale. Tuttavia, il Segretario dell’Organo sarà nominato dal Segretario generale in consultazione con l’Organo.»
L’article 16 de la Convention unique sera modifié comme suit:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.