Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l’articolo 14 della convenzione unica:
«Articolo 14bis Assistenza tecnica e finanziaria
Nei casi che riterrà più opportuni, l’Organo, d’accordo col governo interessato, può, o parallelamente o nel luogo e posto indicato nelle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 14, raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un’assístenza tecnica o Finanziaria, oppure l’una e l’altra, al suddetto Governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli articoli 2, 35, 38 e 38bis.»
Le nouvel article ci‑après sera inséré après l’art. 14 de la Convention unique:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.