L’articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«5. Allo scopo di limitare l’uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l’Organo confermerà in seguito, nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potrà anche modificarle con il consenso del governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l’Organo, quest’ultimo avrà il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari.»
L’art. 12, par. 5, de la Convention unique sera modifié comme suit:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.