L’articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell’Organo è di otto membri.»
L’art. 11, par. 3, de la Convention unique sera modifié comme suit:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.