Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l’articolo 38 della convenzione unica:
«Articolo 38bis Accordi per l’istituzione di centri regionali
Se una Parte lo ritiene auspicabile, nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, giuridico e amministrativo, essa farà in modo, sollecitando, se lo desidera, i pareri tecnici dell’Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di lottare contro i problemi derivanti dall’uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.»
Le nouvel article ci‑après sera inséré après l’art. 38 de la Convention unique:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.