L’articolo 38 della convenzione unica e il suo titolo saranno modificati come segue:
«Articolo 38 Misure contro l’abuso degli stupefacenti
1. Le Parti prenderanno in particolare considerazione l’abuso degli stupefacenti e adotteranno tutte le misure possibili per prevenirlo e per assicurare la pronta diagnosi, cura, correzione, post‑cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone interessate; per tali fini esse coordineranno i loro sforzi.
2. Le Parti favoriranno, per quanto possibile, la formazione di un personale che assicuri la cura, la post‑cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone che fanno abuso di stupefacenti.
3. Le Parti adotteranno tutte le misure possibili per aiutare le persone che ne hanno bisogno nell’esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall’abuso degli stupefacenti e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno altresì tale conoscenza fra il grosso pubblico se è il caso di temere che l’abuso di stupefacenti si diffonda molto largamente.»
L’art. 38 de la Convention unique et son titre seront modifiés comme suit:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.