1. Salvo contraria indicazione, espressa o desumibile dal contesto, si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione le definizioni seguenti:
- a)
- Il termine «Organo» designa l’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti.
- b)
- Il termine «canape» designa le sommità fiorite o fruttifere della pianta di canape (ad esclusione dei semi e delle foglie non accompagnate dalla sommità), dalle quali non sia stata estratta la resina, qualunque sia la loro utilizzazione.
- c)
- L’espressione «pianta di canape» designa ogni pianta del genere «cannabis».
- d)
- L’espressione «resina di canape» designa la resina estratta, grezza o purificata, ottenuta dalla pianta di canape.
- e)
- Il termine «coca» designa ogni specie di arbusti del genere «erythroxylon».
- f)
- L’espressione «foglia di coca» designa la foglia della coca, ad eccezione della foglia privata completamente di ecgonina, di cocaina e di ogni altro alcaloide di struttura simile alla ecgonina.
- g)
- Il termine «Commissione» designa la Commissione degli stupefacenti del Consiglio.
- h)
- Il termine «Consiglio» designa il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
- i)
- Il termine «coltivazione» designa la coltivazione del papavero da oppio, della coca e della pianta di canape.
- j)
- Il termine «stupefacente» designa ogni sostanza naturale o sintetica delle Tabelle I e II.
- k)
- L’espressione «Assemblea generale» designa l’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
- l)
- L’espressione «traffico illecito» designa la coltivazione oppure ogni traffico di stupefacenti, contrario agli scopi della presente Convenzione.
- m)
- I termini «importazione» ed «esportazione» designano, nella loro rispettiva accezione, il trasferimento materiale da uno Stato all’altro oppure da un territorio all’altro del medesimo Stato.
- n)
- Il termine «fabbricazione» designa tutti i procedimenti, distinti dalla produzione, che permettono di ottenere degli stupefacenti e che comprendono la raffinazione e la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti.
- o)
- L’espressione «oppio medicinale» designa l’oppio che abbia subito le manipolazioni necessarie per adattarlo a scopi terapeutici.
- p)
- Il termine «oppio» designa il succo coagulato ottenuto dalle capsule del papavero da oppio.
- q)
- L’espressione «papavero da oppio» designa la pianta della specie Papaver somniferum, L.
- r)
- L’espressione «paglia di papavero» designa tutte le parti del papavero da oppio (ad eccezione dei semi), dopo la falciatura.
- s)
- Il termine «preparazione» designa una mescolanza, solida o liquida, contente uno stupefacente.
- t)
- Il termine «produzione» designa l’operazione che consiste nel raccogliere l’oppio, la foglia di coca, la canape e la resina di canape delle piante che le producono.
- u)
- Le espressioni «Tabella I», «Tabella II», «Tabella III» e «Tabella IV» designano gli elenchi di stupefacenti o di preparazioni allegati alla presente Convenzione e che potranno essere modificati, di tanto in tanto, in conformità all’articolo 3.
- v)
- L’espressione «Segretario Generale» designa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
- w)
- L’espressione «riserve speciali» designa le quantità di stupefacenti conservate in un Paese od in un territorio dal rispettivo Governo per le sue necessità speciali ed in previsione di circostanze eccezionali; l’espressione «bisogni speciali» deve intendersi in modo corrispondente.
- x)
- Il termine «riserve» designa le quantità di stupefacenti conservate in un Paese od in territorio e destinate:
- i)
- ad un consumo medicinale e scientifico in quel Paese o territorio;
- ii)
- alla fabbricazione ed alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze, in quel Paese o territorio;
- iii)
- alla esportazione;
- ma non comprende le quantità di stupefacenti conservate in un Paese od in un territorio da;
- iv)
- farmacisti od altri distributori dettaglianti autorizzati, da istituti o persone competenti nell’esercizio, debitamente autorizzato, delle loro funzioni terapeutiche o scientifiche; o
- v)
- in quanto riserve speciali.
- y)
- Il termine «territorio» designa qualsiasi parte di uno Stato considerata come una entità agli effetti dell’applicazione del sistema dei certificati d’importazione e delle autorizzazioni all’esportazione previsto all’articolo 31. Questa definizione non si applica al termine «territorio» impiegato agli articoli 42 e 46.
2. Ai fini di questa Convenzione, uno stupefacente sarà considerato come consumato quando sarà stato fornito ad ogni persona od impresa per la distribuzione al minuto, per l’impiego medico o per la ricerca scientifica; la denominazione «consumo» è conforme a questa definizione.