La corrispondenza privata dell’ufficio pubblico di telegrafi è soggetta alla tariffa telegrafica del Regno d’Italia; per la corrispondenza privata della stazione telefonica pubblica fa regola l’Accordo provvisorio fra l’Italia e la Svizzera del 20 aprile/7 maggio 19045.
5 Questo Accordo è stato sostituito dall’Accordo 22 marzo/18 maggio 1927, divenuto a sua volta caduco giusta il DCF 6 settembre 1939 (RU 36 853; RU 44 650 Art. 2).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.