65 | - 1.
- (1) Il Segretariato generale è diretto da un segretario generale assistito da un vicesegretario generale.
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66 | - (2)
- Il segretario generale e il vicesegretario generale assumono il loro servizio alla data fissata al momento della loro elezione. Essi rimangono normalmente in carica fino al giorno fissato dalla Conferenza di plenipotenziari nel
corso della sua riunione successiva e sono rieleggibili soltanto una volta.
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67 | - (3)
- Il segretario generale prende tutti i provvedimenti necessari affinché le risorse dell’Unione siano utilizzate con parsimonia, ed è responsabile verso il Consiglio d’amministrazione per la totalità degli aspetti amministrativi e
finanziari delle attività dell’Unione. Il vicesegretario generale è responsabile verso il segretario generale.
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68 | - 2.
- (1) Se il posto di segretario generale diventa vacante, il vicesegretario generale succede al segretario generale nella sua funzione, che conserva fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari nel corso della sua riunione successiva; egli è eleggibile a questo posto con riserva dei disposti del numero 66. Se, in tali circostanze, il vicesegretario generale succede al segretario generale nella sua funzione, il posto di vicesegretario generale è considerato vacante alla stessa data, e i disposti del numero 69 sono applicabili.
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69 | - (2)
- Se il posto di vicesegretario generale diventa vacante a una data anteriore di oltre 180 giorni a quella che è stata fissata per la riunione della prossima Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio d’amministrazione nomina un successore per la durata restante del mandato.
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70 | - (3)
- Se i posti di segretario generale e di vicesegretario generale diventano
vacanti simultaneamente, il funzionario eletto che è stato più a lungo in servizio esercita le funzioni di segretario generale durante una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio d’amministrazione nomina un segretario generale e, se i posti sono divenuti vacanti a una data anteriore di oltre 180 giorni a quella che è stata fissata per la riunione della prossima Conferenza di plenipotenziari, nomina parimenti un vicesegretario generale. Un funzionario così nominato resta in servizio per la durata restante del mandato del suo predecessore. Egli può fare atto di candidatura all’elezione al posto di segretario generale o di vicesegretario generale alla Conferenza di plenipotenziari precitata.
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71 | 3. Il segretario generale agisce in qualità di rappresentante legale dell’Unione. |
72 | 4. Il vicesegretario generale assiste il segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e assume i compiti particolari che gli sono affidati dal segretario generale. Egli esercita le funzioni di segretario generale in assenza di quest’ultimo. |