All’articolo 8 della convenzione è sostituita la disposizione seguente:
"Art. 8
La lettera di trasporto deve contenere:
c. un avviso indicante al mittente, che il trasporto con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello dì partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di perdita o d’avaria della merce."
L’art. 8 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
«Art. 8
La lettre de transport aérien doit contenir:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.