Nell’articolo 4 della convenzione:
a. ai capoversi dall’1 al 3 è sostituita la disposizione seguente:
"1 Nel trasporto dei bagagli registrati, è rilasciato uno scontrino di bagaglio, il quale, ove non sia combinato con un biglietto di passaggio conforme alle disposizioni
dell’articolo 3, capoverso 1, oppure incluso in tale biglietto, deve contenere:
c. un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di perdita o d’avaria del bagaglio."
b. al capoverso 4 è sostituita la disposizione seguente:
"2 Lo scontrino del bagaglio fa fede, fino a prova contraria, della registrazione di questo e delle condizioni del contratto di trasporto. La mancanza, l’irregolarità o la perdita dello scontrino non menoma né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, il quale sarà nondimeno soggetto alle regole della presente Convenzione. Tuttavia, il vettore che accetta il bagaglio senza che sia stato rilasciato uno scontrino o questo non sia combinato con un biglietto di passaggio conforme alle disposizioni dell’articolo 3, capoverso 1, lettera c, non sia incluso in tale biglietto, oppure non contenga l’avviso prescritto nel capoverso 1, lettera c, del presente articolo, non avrà diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22, capoverso 2."
A l’art. 4 de la Convention:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.