Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.127.197.89 Accordo del 6 dicembre 1979 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Viêtnam concernente i trasporti aerei (con All.)

0.748.127.197.89 Accord du 6 décembre 1979 entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relatif aux transports aériens (avec annexe)

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Art. 12 Tariffe

1.  Le tariffe applicate dall’impresa designata di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, in particolare gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le particolari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato.

2.  Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono insensatamente discriminanti, eccessivamente elevate o limitanti attraverso tasse causate dall’abuso di una posizione dominante, artificialmente basse a seguito di sussidi o aiuti diretti o indiretti, o esagerate.

3.  Le tariffe per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno che inizia nel territorio di una delle Parti sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Ogni/Una tariffa entra in vigore solamente se è stata approvata dalle autorità aeronautiche nel cui territorio inizia il trasporto.

4.  Nessuna delle Parti intraprende unilateralmente provvedimenti atti a impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte.

5.  A prescindere dal precedente numero 4, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel numero 2, le autorità aeronautiche di una Parte devono notificare alle autorità aeronautiche dell’altra Parte la loro non approvazione il più rapidamente possibile o almeno entro quattordici giorni dal momento della ricezione delle tariffe.

6.  Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni tariffa. Simili negoziati devono avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti raggiungono un’intesa, ciascuna di esse si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione di quella Parte dal cui territorio inizia il trasporto.

7.  Per i trasporti fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano la o le imprese designate dell’altra Parte a parificare le loro tariffe con quelle che un’impresa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è già stata autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.

12 Nuovo testo giusta lo scambio di note del 23 feb./30 apr. 1999 (RU 2002 3543).

Art. 13 Horaires et vols supplémentaires

1. L’entreprise désignée d’une Partie Contractante soumettra ses horaires à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur.

2. L’entreprise désignée d’une Partie Contractante devra requérir l’autorisation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante pour les vos supplémentaires qu’elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins deux jours ouvrables avant le début du vol.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.