1. L’impresa designata di una Parte ha il diritto di tenere rappresentanze sul territorio dell’altra con personale tecnico e commerciale necessario onde assicurare un buon e redditizio esercizio della linea.
2. Il numero delle persone necessarie alla rappresentanza sarà convenuto tra le imprese aeree designate e approvate dalle autorità aeronautiche delle Parti contraenti.
3. Salvo accordo speciale, il personale della rappresentanza sarà cittadino dell’una o dell’altra Parte.
4. Il rappresentante e il personale dell’impresa aerea designata devono rispettare le leggi e regolamenti locali.
5. Per l’attività commerciale è applicabile il principio della reciprocità. Gli enti competenti di ciascuna Parte accorderanno l’appoggio necessario per il buon funzionamento della rappresentanza dell’impresa aerea designata dall’altra Parte.
6.11 L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul territorio dell’altra Parte, direttamente o per il tramite dei suoi agenti. L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di vendere simili titoli di trasporto aereo e, fatte salve le leggi e le disposizioni nazionali, ognuno può acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili. A tal fine, l’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di utilizzare i propri titoli di trasporto.
11 Introdotto dallo scambio di note del 23 feb./30 apr. 1999 (RU 2002 3543).
1. Les aéronefs des entreprises désignées, affectés aux services convenus, doivent porter leurs marques de nationalité et d’immatriculation et posséder à bord les documents suivants:
2. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes seront reconnus valables par 1, autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur.
3. Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.
4. Les membres d’équipage de l’entreprise désignée d’une Partie Contractante employés sur les routes spécifiées seront des citoyens de cette Partie Contractante ou d’un Etat tiers avec le consentement des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.