1. Qualsiasi controversia tra le Parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo dovrà essere anzitutto composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica.
2. Mancando intesa siffatta, la controversia potrà essere sottoposta a un tribunale arbitrale trimembre; in tal caso ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo. Ciascuna Parte designerà il proprio arbitro entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda d’arbitrato notificatale per via diplomatica dall’altra Parte e il terzo arbitro sarà designato entro un termine suppletivo di sessanta (60) giorni. Se l’una o l’atra Parte non designa un arbitro nel termine stabilito, o se il terzo arbitro non è designato nel termine stabilito, ciascuna Parte potrà chiedere al Presidente del Consiglio dell’OACI di procedere alla designazione di un arbitro o degli arbitri, a seconda dei casi. In tutti i casi il terzo arbitro sarà un cittadino di uno Stato terzo, fungerà da presidente del tribunale e ne determinerà la procedura ed il foro.
3. Le Parte s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione resa in virtù del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Il tribunale arbitrale deciderà circa la ripartizione delle spese procedurali.
5. Se e fino a quando una Parte o le sue imprese designate non si conformano ad una decisione presa in virtù del paragrafo 2, l’altra Parte potrà limitare, sospendere o revocare, alla Parte o all’impresa inadempiente, qualsiasi diritto o privilegio accordato giusta il presente Accordo.
Si une convention multilatérale générale sur les transports aériens entre en vigueur pour les deux Parties contractantes, les dispositions de cette convention prévaudront. Des consultations pourront avoir lieu, conformément à l’art. XIV du présent Accord, aux fins de déterminer dans quelle mesure le présent Accord est touché par les dispositions de la convention multilatérale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.