1. Il paragrafo 1 dell’articolo 7 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:
1. La responsabilità del vettore derivante dalla morte o da lesioni personali di un passeggero è limitata, in ogni caso, a 46 666 unità di conto per trasporto. Se, secondo la legge del tribunale adito, l’indennità può essere accordata sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può eccedere tale limite.
2. L’Articolo 8 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:
1. La responsabilità del vettore derivante da perdita o danni subiti dai bagagli di cabina è limitata, in ogni caso, a 833 unità di conto per passeggero e per trasporto.
2. La responsabilità del vettore derivante da perdita o danni subiti dai veicoli, ivi compresi tutti i bagagli trasportati nel veicolo o su di esso, è limitata, in ogni caso, a 3333 unità di conto per veicolo e per trasporto.
3. La responsabilità del vettore derivante da perdita o danni subiti dai bagagli diversi da quelli contemplati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è limitata, in ogni caso, a 1200 unità di conto per passeggero e per trasporto.
4. Il vettore e il passeggero possono convenire che dall’importo per cui è responsabile il vettore sia dedotta una franchigia non eccedente 117 unità di conto in caso di danni causati a un veicolo e 13 unità di conto per passeggero un caso di perdita o di danni subiti da altri bagagli. Tale ammontare va dedotto dall’importo della perdita o del danno.
3. L’articolo 9 della Convenzione e il suo titolo sono sostituiti come segue:
Unità di conto o unità monetaria e conversione
1. L’unità di conto menzionata nella presente Convenzione è il Diritto di prelievo speciale quale definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi di cui agli articoli 7 e 8 sono convertiti nella moneta nazionale dello Stato a cui appartiene il tribunale adito, in base al valore di detta moneta alla data della sentenza o alla data adottata di comune accordo dalle parti. Il valore in Diritto di prelievo speciale della moneta nazionale di uno Stato membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore in Diritto di prelievo speciale della moneta nazionale di uno Stato non membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.
2. Tuttavia, uno Stato non membro del Fondo monetario internazionale o la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può, al momento della ratifica o dell’adesione, o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che i limiti della responsabilità previsti nella presente Convenzione e applicabili sul suo territorio sono fissati nel modo seguente:
L’unità monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi di oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione in moneta nazionale degli importi indicati nel presente paragrafo è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
3. Il calcolo menzionato nell’ultimo periodo del paragrafo 1 e la conversione di cui al paragrafo 2 devono essere effettuati, per quanto possibile, in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato lo stesso valore reale di quello espresso in unità di conto negli articoli 7 e 8. Al momento del deposito di uno strumento di cui all’articolo III e ogni qual volta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale rispetto all’unità di conto o all’unità monetaria, gli Stati contraenti comunicano al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 1, o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 2, secondo i casi.
1. Le par. 1 de l’art. 7 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
2. L’art. 8 de la convention est remplacé par le texte suivant:
3. L’art. 9 de la Convention et son titre son remplacés par ce qui suit:
Unité de compte ou unité monétaire et conversion
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.