1 I natanti che devono scostarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo da consentire loro di proseguire la rotta e manovrare. Essi devono tenersi ad una distanza di almeno 50 m nei confronti di battelli in servizio regolare di linea recanti i segnali previsti all’articolo 28, e ad una distanza di 200 m almeno se incrociano da poppavia le imbarcazioni per la pesca professionale.
2 Per quanto possibile:
In caso di pericolo di abbordaggio si applicano comunque gli articoli 45-47 senza restrizioni.
1 Lorsque deux bateaux à voile s’approchent l’un de l’autre de manière à faire craindre une collision, l’un d’eux doit manœuvrer de manière suivante pour laisser libre la route de l’autre:
2 Aux fins d’application de la présente règle, le côté d’où vient le vent est celui du bord opposé au bord où se trouve la bôme de la grande voile.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.