Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

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Art. 38 Segnalazione di taluni specchi d’acqua

1 Gli specchi d’acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata mediante il pannello A. 1.

2 Gli specchi d’acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per determinate categorie di natanti sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da pannelli indicanti la natura del divieto (A. 2, A. 3 oppure A. 4).

3 Nelle zone rivierasche, gli specchi d’acqua e i corridoi riservati alla partenza e all’arrivo dello sci nautico sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e, sulla riva, mediante il pannello E. 5. Nei corridoi, le boe al largo hanno un diametro doppio di quello delle altre boe, la sommità della boa sinistra, vista dal largo, dev’essere dipinta di rosso, quella della boa destra, dipinta di verde.

4 I passaggi navigabili per l’accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali possono essere segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di colore rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di colore verde di forma conica, oppure mediante segnali fissi. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.

5 I passaggi navigabili possono essere segnalati mediante pannelli A. 11 oppure D. 2.

Art. 37 Généralités

1 Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux de la voie navigable ou ceux qui sont posés sur les rives et reproduits à l’annexe 3.

2 L’autorité compétente fixe le lieu et le genre des signaux à installer.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.