2. I segnali luminosi saranno installati sul bordo della carreggiata corrispondente al senso di marcia; quando le circostanze lo esigano, per esempio le condizioni di visibilità dei segnali o l’intensità del traffico, i segnali saranno ripetuti dall’altro lato della strada. Tuttavia, se le condizioni locali lo fanno ritenere opportuno, le luci potranno essere ripetute su una piattaforma al centro della carreggiata, oppure poste sopra la carreggiata.
3. In conformità del paragrafo 4 dell’articolo 10 della presente Convenzione, il segnale B 2 «arresto all’incrocio» può essere posto ad un passaggio a livello senza barriere, né semibarriere, né segnalazione luminosa che avverta l’approssimarsi dei treni; ai passaggi a livello muniti di detto segnale, i conducenti devono fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, oppure, in mancanza di quest’ultima, in corrispondenza del segnale, e ripartire soltanto dopo essersi assicurati che nessun treno si stia avvicinando.
Toute Partie contractante adoptera pour l’ensemble de son territoire la même couleur ou le même système de couleurs pour les feux ou les dispositifs réfléchissants utilisés pour signaler le bord de la chaussée.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.