1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- (a)
- Il termine «Malaysia» designa la Federazione di Malaysia e comprende tutti i territori adiacenti alle acque territoriali della Malaysia che, giusta la legislazione della Malaysia concernente lo zoccolo continentale e in accordo con il diritto delle genti, sono o saranno designati come territori sui quali la Malaysia esercita diritti sovrani per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini così come le ricchezze naturali;
- (b)
- Il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- (c)
- Le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Malaysia o la Svizzera;
- (d)
- Il termine «imposta» designa, secondo il contesto, l’imposta malese o l’imposta svizzera;
- (e)
- Il termine «società» designa le collettività aventi personalità giuridica o altri enti di diritto considerati collettività dalla legislazione fiscale dello Stato contraente corrispondente;
- (f)
- Il termine «persona» assume il significato attribuitogli dalla legislazione fiscale in vigore nello Stato contraente corrispondente;
- (g)
- Le espressioni «impresa malese» e «impresa svizzera» designano, secondo il caso, un’impresa esercitata da un residente della Malaysia e un’impresa esercitata da un residente della Svizzera;
- (h)
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, un’impresa malese o un’impresa svizzera;
- (i)
- Il termine «reddito» comprende, gli utili;
- (j)
- Il termine «cittadino» designa tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza d’uno Stato contraente e tutte le persone giuridiche, società di persone e altri soggetti di diritto costituiti conformemente alla legislazione vigente in uno Stato contraente;
- (k)
- L’espressione «traffico internazionale» designa ogni trasporto da un natante o da un aeromobile, promosso da un’impresa di uno Stato contraente, salvo il caso in cui il natante o l’aeromobile siano esercitati solo tra due punti situati nell’altro Stato contraente;
- (l)
- L’espressione «autorità competente» designa, in Malaysia, il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato e, in Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per quanto concerne l’applicazione della presente convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto richieda un’interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.