1. Salvo disposizioni contrarie al presente articolo, un residente di uno Stato contraente che ritrae redditi dall’altro Stato contraente di cui al paragrafo 3 dell’articolo 10, al paragrafo 1 dell’articolo 11, all’articolo 12, al paragrafo 6 dell’articolo 13 o all’articolo 22, può beneficiare per un anno fiscale dei vantaggi accordati dalle disposizioni di questi paragrafi o articoli, solo se questo residente è un avente diritto ai sensi del paragrafo 2 e se soddisfa tutte le altre condizioni previste da questi paragrafi o articoli, per beneficiare di tali vantaggi.
2. Un residente di uno Stato contraente è un avente diritto per un anno fiscale solo se è:
- a.
- una persona fisica;
- b.
- un ente governativo autorizzato;
- c.
- una società la cui principale categoria di azioni è quotata o registrata in una borsa riconosciuta ai sensi dei numeri (i) o (ii) della lettera c del paragrafo 8 e negoziata con regolarità in una o diverse borse riconosciute;
- d.
- una banca, una società di assicurazioni o un commerciante di titoli che a tale titolo è stato costituito ed è sottoposto a vigilanza secondo la legislazione dello Stato contraente di cui è residente;
- e.
- una persona, ai sensi della lettera b o c del paragrafo 1 dell’articolo 4, purché – nel caso di una persona secondo questa lettera b – oltre il 50 per cento dei beneficiari, membri o partecipanti siano persone fisiche residenti in uno Stato contraente alla fine dell’anno fiscale precedente; o
- f.
- un’altra persona diversa una persona fisica purché gli aventi diritto secondo le lettere a, b, c, d o e del presente paragrafo siano persone residenti di uno degli Stati contraenti che detengono direttamente o indirettamente azioni o altre partecipazioni rappresentanti almeno il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto di questa persona.
3. Una società residente di uno Stato contraente può, anche se non è un avente diritto, beneficiare dei vantaggi previsti dalla Convenzione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 10, al paragrafo 1 dell’articolo 11, all’articolo 12, al paragrafo 6 dell’articolo 13 o all’articolo 22, in relazione ai redditi di cui a questi paragrafi o articoli, provenienti dall’altro Stato contraente, se tale residente soddisfa tutte le altre condizioni previste in questi articoli, paragrafi o lettere per beneficiare di tali vantaggi e se le azioni che ammontano ad almeno il 75 per cento del capitale o dei diritti di voto sono detenute direttamente o indirettamente al massimo da sette persone che sono beneficiari equivalenti.
4. Ai fini dell’applicazione della lettera f del paragrafo 2 o del paragrafo 3 si presuppone che un residente di uno Stato contraente:
- a.
- in relazione all’imposizione alla fonte, soddisfa le condizioni descritte in questa lettera o paragrafo per l’anno fiscale in cui il pagamento è effettuato, se queste condizioni sono soddisfatte durante un periodo di 12 mesi precedente la data del pagamento del reddito o, nel caso dei dividendi, la data nella quale è stato stabilito il diritto ai dividendi;
- b.
- in tutti gli altri casi, soddisfa le condizioni descritte in questa lettera o paragrafo per l’anno fiscale in cui il pagamento è effettuato, se queste condizioni sono soddisfatte per almeno la metà dei giorni dell’anno fiscale in considerazione.
- 5.
- a. Una società residente di uno Stato contraente può, anche se non è un avente diritto, beneficiare dei vantaggi della Convenzione previsti al paragrafo 3 dell’articolo 10, al paragrafo 1 dell’articolo 11, all’articolo 12, al paragrafo 6 dell’articolo 13 o all’articolo 22 in relazione ai redditi di cui a questi paragrafi o articoli provenienti dall’altro Stato contraente, se:
- (i)
- questo residente esercita la funzione di una società che è la sede amministrativa principale di un gruppo d’imprese multinazionale,
- (ii)
- i redditi provenienti dall’altro Stato contraente sono realizzati con l’esercizio di un’attività commerciale secondo il numero (ii) della lettera b o sono a essa accessori, e
- (iii)
- questo residente soddisfa le altre condizioni previste in questi articoli, paragrafi o lettere per beneficiare di tali vantaggi della Convenzione.
- b.
- Ai sensi della lettera a un residente di uno Stato contraente è considerato società che è la sede amministrativa principale di un gruppo d’imprese multinazionale soltanto se:
- (i)
- questo residente esercita una parte sostanziale del controllo e della gestione di un gruppo di società o il finanziamento del gruppo,
- (ii)
- il gruppo di società è costituito da società che sono residenti di almeno cinque Stati e ivi esercitano effettivamente un’attività commerciale e se almeno il 5 per cento dei redditi lordi del gruppo è realizzato in ognuno dei cinque Stati,
- (iii)
- meno del 50 per cento dei redditi lordi del gruppo è realizzato in ognuno di questi Stati, escluso lo Stato contraente di cui è residente la società che è la sede amministrativa principale del gruppo d’imprese;
- (iv)
- il 50 per cento al massimo del reddito lordo proviene dall’altro Stato contraente,
- (v)
- questo residente possiede la competenza di assolvere autonomamente le funzioni menzionate al numero (i),
- (vi)
- questo residente è sottoposto, nello Stato contraente di cui è residente, alle stesse disposizioni concernenti le imposte sul reddito come i residenti di cui al paragrafo 6.
- c.
- Ai sensi della lettera b si ritiene che un residente di uno Stato contraente soddisfa le condizioni richieste ai numeri (ii), (iii) o (iv) della presente lettera relative all’origine dei redditi lordi per l’anno fiscale in cui il reddito è conseguito, se questo residente soddisfa ognuna di queste condizioni per la media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti.
- 6.
- a. Una società residente di uno Stato contraente può, anche se non è un avente diritto, beneficiare dei vantaggi della Convenzione previsti al paragrafo 3 dell’articolo 10, al paragrafo 1 dell’articolo 11, all’articolo 12, al paragrafo 6 dell’articolo 13 o all’articolo 22 in relazione ai redditi di cui a questi paragrafi o articoli provenienti dall’altro Stato contraente, se:
- (i)
- questo residente esercita un’attività commerciale (diversa da un’attività che consiste nell’effettuare, nel gestire investimenti di capitali per proprio conto, a meno che non si tratti di attività bancarie o assicurative oppure di operazioni su titoli esercitate da una banca o da una società d’assicurazioni o da un commerciante di titoli),
- (ii)
- i redditi provenienti dall’altro Stato contraente sono realizzati con l’esercizio di questa attività o sono ad essa accessori, e
- (iii)
- questo residente soddisfa le altre condizioni previste in questi articoli, paragrafi o lettere per beneficiare di tali vantaggi della Convenzione.
- b.
- Qualora un residente di uno Stato contraente ritragga redditi da un’attività esercitata nell’altro Stato contraente o riceve redditi dall’altro Stato contraente da una persona associata al residente da una relazione ai sensi delle lettere a o b del paragrafo 1 dell’articolo 9, le condizioni di cui alla lettera a sono considerate come soddisfatte per tali redditi se l’attività dell’impresa esercitata nel primo Stato contraente è rilevante in rapporto all’attività esercitata nell’altro Stato contraente. I fatti e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale debba considerarsi rilevante.
- c.
- Allo scopo di determinare se un residente esercita un’attività commerciale a sensi della lettera a del presente paragrafo, l’attività esercitata da una società di persone nella quale questo residente è associato e l’attività esercitata da persone associate a questa persona sono considerate come esercitate da questo residente. Un residente è associato a un’altra persona se detiene, direttamente o indirettamente, azioni o altri diritti di partecipazione dell’altra persona per almeno il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’altra persona, o se una terza persona detiene, direttamente o indirettamente, azioni o altri diritti di partecipazione di entrambe le persone per almeno il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto di entrambe le persone. In tutti i casi un residente è associato a un’altra persona se, tenendo conto dei fatti e di tutte le circostanze del caso particolare, una controlla l’altra o se sono entrambe controllate dalla stessa o dalle stesse persone.
7. Un residente di uno Stato contraente che secondo i paragrafi 3, 5 o 6 non è un avente diritto e secondo il paragrafo 3 dell’articolo 10, le lettere c, d o e del paragrafo 3 dell’articolo 11, l’articolo 12, il paragrafo 6 dell’articolo 13 o l’articolo 22 non beneficia dei vantaggi prevista nella Convenzione per i redditi contemplati in questi articoli, paragrafi o lettere, può fruire di tali vantaggi se l’autorità competente dell’altro Stato contraente, conformemente alla legislazione o la prassi amministrativa di questo altro Stato contraente, decide che la costituzione, l’acquisto o il mantenimento di questo residente e l’esercizio dell’attività di questo residente non hanno tra gli scopi principali l’ottenimento dei vantaggi della Convenzione.
8. Ai fini del presente articolo:
- a.
- l’espressione «ente governativo autorizzato» designa il Governo di uno Stato contraente, una sua suddivisione politica, un suo ente locale, la Banca del Giappone, la Banca nazionale svizzera nonché una persona la cui maggioranza del capitale è detenuta direttamente o indirettamente dal governo di uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale;
- b.
- l’espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni di una società che rappresentano la maggioranza del capitale o dei diritti di voto della società;
- c.
- l’espressione «borsa riconosciuta» designa:
- (i)
- qualsiasi borsa istituita da una borsa finanziaria o un’associazione di società di strumenti finanziari secondo la legge giapponese sul commercio di prodotti finanziari (legge n. 25 del 1948),
- (ii)
- ogni borsa svizzera presso cui avviene un commercio di azioni registrate,
- (iii)
- le borse di Londra, la borsa irlandese e le borse i Amsterdam, Bruxelles, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Johannesburg, Lisbona, Lussemburgo, Madrid, Messico, Milano, New York, Parigi, Seul, Singapore, Stoccolma, Sydney, Toronto e Vienna, nonché il sistema NASDAQ,
- (iv)
- qualsiasi altra borsa riconosciuta dalle competenti autorità degli Stati contraenti ai sensi del presente articolo;
- d.
- l’espressione «beneficiario equivalente» designa:
- (i)
- un residente di uno Stato contraente che ha una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con lo Stato contraente a cui è richiesto di accordare i vantaggi della presente Convenzione a condizione che:
- aa.
- la Convenzione contenga una disposizione per uno scambio di informazioni effettivo,
- bb.
- questo residente sia un avente diritto ai sensi della disposizione sulla limitazione dei vantaggi della Convenzione o, se la Convenzione non lo prevede, sarebbe considerato come avente diritto se la presente Convenzione sarebbe interpretata come se contenesse la disposizione corrispondente al paragrafo 2, e
- cc.
- trattandosi di redditi di cui al paragrafo 3 dell’articolo 10, al paragrafo 1 dell’articolo 11, all’articolo 12, al paragrafo 6 dell’articolo 13 o all’articolo 22, in virtù della presente Convenzione questo residente ha diritto per i redditi a cui sono richiesti i vantaggi della Convenzione, a un’aliquota d’imposta bassa almeno quanto l’aliquota applicabile in base alla presente Convenzione; o
- (ii)
- un avente diritto ai sensi delle lettere a, b, c, d o e del paragrafo 2;
- e.
- l’espressione «redditi lordi» designa tutti i redditi conseguiti da un’impresa, dedotte le spese direttamente legate alla realizzazione di questi redditi.