1. Ciascuna Parte assicura che i suoi enti non elaborino, adottino o applichino specifiche tecniche con lo scopo di creare ostacoli inutili al commercio tra le Parti e che tali specifiche non abbiano tale effetto.
2. Le specifiche tecniche prescritte dagli enti devono essere, ove appropriato:
3. Nel caso in cui la concezione o le caratteristiche descrittive siano usate nelle specifiche tecniche, l’ente deve includere, ove appropriato, termini come «o equivalente» nelle specifiche tecniche e considerare le offerte che soddisfano in modo dimostrabile la concezione e le caratteristiche descrittive e che sono adatte agli scopi previsti.
4. Un ente non deve prescrivere specifiche tecniche che richiedono o che si riferiscono a un particolare marchio di fabbrica o di commercio, un brevetto, un diritto d’autore, un progetto, un modello oppure a un’origine, un produttore o un fornitore determinato, salvo che non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o comprensibili per descrivere le condizioni dell’appalto e purché, in tali casi, siano incluse nel fascicolo di gara espressioni quali «o equivalente».
4. Une entité ne prescrit pas des spécifications techniques requérant ou se rapportant à une marque particulière ou à un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, une conception ou un modèle, une origine spécifique, un producteur ou un fournisseur, sauf si aucune autre voie suffisamment précise ou compréhensible ne permet de décrire les exigences de l’appel d’offres et, en pareils cas, à la condition que des termes tels que «ou équivalent» soient incluses dans la documentation relative à l’appel d’offres.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.