1. Le Parti assicurano che i loro enti provvedano a una diffusione efficace delle possibilità d’appalto generate dalle procedure di gara e trasmettono ai fornitori di un’altra Parte tutte le informazioni necessarie alla partecipazione a una simile procedura di gara.
2. Per ogni appalto contemplato dall’articolo 6.1 paragrafo 3, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6.9 paragrafo 3 lettera (c) e dall’articolo 6.12, gli enti pubblicano in precedenza un avviso che invita i fornitori interessati a presentare le offerte, o laddove appropriato, a sottoporre domande di partecipazione alla gara d’appalto.
3. In ogni avviso di appalto previsto, contemplato nel presente Accordo, devono almeno essere indicate le informazioni seguenti:
4. Ogni avviso a cui si fa riferimento nel presente articolo e nell’appendice 5 dell’allegato XIV rimane accessibile per tutto il periodo stabilito per partecipare alla gara d’appalto in questione.
5. Gli enti pubblicano gli avvisi in modo tempestivo tramite i mezzi che offrono l’accesso più ampio possibile e non discriminatorio ai fornitori interessati delle Parti. Gli avvisi vengono resi accessibili mediante i punti d’accesso specificati nell’appendice 2 dell’allegato XIV.
5. Les entités publient les avis en temps opportun et par des voies offrant l’accès non discriminatoire le plus large possible aux fournisseurs intéressés des Parties. Les avis sont accessibles par les points d’accès spécifiés à l’Appendice 2 de l’Annexe XIV.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.