Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.52 Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali (con Protocollo di firma)

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 8

1 I documenti d’importazione temporanea valevoli per i territori di tutte le Parti contraenti, oppure di alcune, sono denominati libretti di passaggi in dogana (carnets de passages en douane) e devono essere conformi al modulo riprodotto nell’allegato 1 della presente Convenzione.

2 Se il libretto di passaggi in dogana è valido soltanto per uno o parecchi territori, l’associazione che lo concede ne fa menzione su la copertina e i tagliandi d’entrata del medesimo.

3 I documenti d’importazione temporanea validi soltanto per il territorio di una delle Parti contraenti possono essere conformi al modulo riprodotto nell’allegato 2...12 della presente Convenzione. Le Parti contraenti hanno facoltà di far uso anche d’altri documenti, secondo la legislazione o l’ordinamento loro.

4 La durata della validità dei documenti d’importazione temporanea diversi da quelli concessi, conformemente all’articolo 7, dalle associazioni autorizzate è determinata da ciascuna Parte contraente, secondo la legislazione o l’ordinamento di quella.

5 Ogni Parte contraente trasmette alle altre Parti, che ne facciano domanda, i moduli dei documenti d’importazione temporanea, validi sul suo territorio, diversi da quelli riprodotti negli allegati della presente Convenzione.

12 Termine soppresso dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993 (RU 1993 1183).

Art. 9

Les titres d’importation temporaires délivrés par les associations autorisées seront établis au nom des entreprises qui exploitent les véhicules et les importent temporairement.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.