1 Le domande di proroga della validità dei documenti d’importazione temporanea devono essere presentate alle competenti autorità doganali prima della scadenza, salvo impedimento cagionato da forza maggiore. Se il documento fu emesso da un’associazione autorizzata, la domanda di proroga dev’essere presentata dall’associazione garante.
2 Le proroghe di termine necessarie per la riesportazione dei veicoli o dei pezzi di ricambio importati contemporaneamente sono concesse, quando gli interessati possano bastevolmente provare alle autorità doganali d’essere stati impediti, per forza maggiore, di riesportarli nel termine prefisso.
3 La validità dei documenti d’importazione temporanea può venir prorogata una sola volta per un periodo non superiore a un anno. Scaduto detto termine deve venir rilasciato un nuovo libretto in sostituzione del precedente.17
17 Introdotto dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
Sauf dans le cas où les conditions de l’importation temporaire ne se trouvent plus réalisées, chacune des Parties contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu’elle jugera devoir fixer, le renouvellement des titres d’importation temporaire délivrés par les associations autorisées et afférents à des véhicules ou pièces détachées importés temporairement sur son territoire. La demande de renouvellement sera présentée par l’association garante.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.