1. Affinché i contenitori soddisfino alle condizioni del succitato articolo 1 è richiesto quanto segue:
2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1 lettera c) delle presenti prescrizioni, gli elementi costitutivi del contenitore che, per motivi di praticità, comportano degli spazi vuoti, sono ammessi (ad es. interstizi di doppie pareti). Per impedire che tali spazi siano utilizzati per dissimularvi merci:
3. Le finestrelle saranno autorizzate nelle carrozzerie amovibili secondo la definizione dell’allegato 6, nota esplicativa 0.1 e) della Convenzione sempre che siano di materiali sufficientemente resistenti e non possano essere tolte e ricollocate dall’esterno senza lasciare tracce visibili. Tuttavia il vetro potrà essere ammesso; qualora però venisse utilizzato un vetro non blindato le finestrelle saranno provviste di una griglia metallica fissa inamovibile dall’esterno; la dimensione delle maglie della griglia non supererà i 10 mm. Le finestrelle non saranno autorizzate sui contenitori di cui all’articolo 1 e) della Convenzione, fatte salve le carrozzerie amovibili come definite nella nota esplicativa 0.1 e) dell’allegato 6 alla Convenzione.
Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises sous scellement douanier les conteneurs construits et aménagés de telle façon:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.