1. Affinché i compartimenti riservati al carico soddisfino alle condizioni del succitato articolo 1 è richiesto quanto segue:
2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1 lettera c) delle presenti prescrizioni, gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico che, per motivi di praticità, comportano degli spazi vuoti, sono ammessi (ad es. interstizi di doppie pareti). Per impedire che tali spazi siano utilizzati per dissimularvi merci vale quanto segue:
3. I lucernari sono permessi a condizione che siano costituiti da materiali sufficientemente resistenti e che non possano essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili. Il vetro può essere ammesso; se è però utilizzato un vetro diverso da quello di sicurezza i lucernari dovranno essere provvisti di una rete metallica fissa, inamovibile dall’esterno. La dimensione delle maglie della rete non deve superare 10 mm.
4. Le aperture praticate nel pavimento a scopi tecnici, come la lubrificazione, la manutenzione, il riempimento della sabbiera, sono ammesse soltanto se provviste di un coperchio fissato in modo tale che non sia possibile accedere dall’esterno al compartimento riservato al carico.
Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises, sous scellement douanier, les véhicules dont le compartiment réservé au chargement est construit et aménagé de telle façon:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.