1. Le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 sono membri dell’Organo di attuazione tecnica. Le sedute di tale organo sono convocate periodicamente o su richiesta del Comitato di gestione, in funzione delle necessità di mantenimento delle specifiche eTIR. Il Comitato di gestione è regolarmente informato delle attività e delle considerazioni dell’Organo di attuazione tecnica.
2. Le Parti contraenti che non hanno accettato l’Allegato 11 conformemente all’articolo 60a paragrafo 1 e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possono partecipare alle sedute dell’Organo di attuazione tecnica in qualità di osservatori.
3. L’Organo di attuazione tecnica controlla gli aspetti tecnici e funzionali dell’attuazione del regime eTIR e coordina e promuove lo scambio di informazioni su questioni di sua competenza.
4. Alla sua prima seduta l’Organo di attuazione tecnica adotta il proprio regolamento interno e lo presenta al Comitato di gestione per l’approvazione delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11.
Aux fins de la présente annexe:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.