(1) Per mantenere standard di sicurezza comparabili le autorità nazionali di sicurezza si informano reciprocamente, su richiesta, in merito agli standard, alle procedure e alle pratiche di sicurezza nazionali per la protezione di informazioni classificate.
(2) Su richiesta, le autorità nazionali di sicurezza si assistono reciprocamente, nel quadro delle leggi e delle altre prescrizioni nazionali, nelle procedure di autorizzazione all’accesso a informazioni classificate relative al certificato di sicurezza di persone e organizzazioni.
(3) Le Parti contraenti riconoscono, conformemente alle leggi e alle altre prescrizioni nazionali, i rispettivi certificati si sicurezza per l’accesso a informazioni classificate relative a persone e organizzazioni. L’articolo 4 del presente Accordo è applicato di conseguenza. Su richiesta della pertinente autorità nazionale di sicurezza un certificato svizzero di sicurezza che consente l’accesso a informazioni classificate, contrassegnate con «GEHEIM/ SECRET/SEGRETO», può essere riconosciuto anche per l’accesso a informazioni ceche classificate «PŘÍSNĚ TAJNÉ». Un certificato di sicurezza ceco che consente l’accesso a informazioni classificate, contrassegnate con «PŘÍSNĚ TAJNÉ» o «TAJNÉ», è riconosciuto anche per l’accesso a informazioni svizzere classificate, contrassegnate con «GEHEIM/SECRET/ SEGRETO».
(4) Le autorità nazionali di sicurezza si informano reciprocamente e immediatamente in merito a modifiche di certificati di sicurezza riconosciuti che consentono l’accesso a informazioni classificate relative a persone e organizzazioni. Ciò vale segnatamente in caso di annullamento o cessazione di simili autorizzazioni.
(1) Afin de maintenir des standards de sécurité comparables, les autorités nationales de sécurité s’informent, sur demande, des procédures, usages et standards nationaux de sécurité en matière de protection des informations classifiées.
(2)
(3)
(4)
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.